Incendi, dal 1 luglio vietato accendere fuochi in tutta la Toscana
Tutela del territotrio
Fonte: Cristiano Lucchi Toscana Notizie
E’ scattato da giovedì 1 luglio e si concluderà martedì 31 agosto il periodo a rischio per lo sviluppo e la propagazione di incendi boschivi in tutto il territorio toscano. Nei due mesi è vietato l’abbruciamento di residui vegetali e qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all’interno di aree attrezzate.
Lo annuncia la Regione Toscana ricordando quanto siano importanti i comportamenti corretti che ciascun cittadino deve tenere per evitare l’innesco di un incendio forestale e anche in caso di avvistamento di un principio di incendio. Chi dovesse vedere l’inizio di un incendio è importante che lo segnali tempestivamente al numero verde 800.425.425 della Sala operativa regionale antincendi boschivi o al 115 dei Vigili del Fuoco. La pagina istituzionale AIB Antincendi Boschivi è all’indirizzo https://www.regione.toscana.it/emergenza-e-sicurezza/speciali/aib-antincendi-boschivi
Sempre per garantire la massima rapidità d’intervento, la Regione ha confermato il progetto di prevenzione proposto dal Cvt, il coordinamento che riunisce le principali associazioni di volontariato antincendi boschivi della Toscana, che mette in rete le webcam che monitorano luoghi strategici per l’avvistamento di incendi. Le riprese sono ad una distanza tale da non permettere il riconoscimento dei tratti somatici delle persone e le targhe dei veicoli cosi come previsto dalla vigente normativa sulla protezione dei dati personali. Le immagini delle webcam sono raccolte nella pagina http://www.cvt-aib.it/progetto-fireweb.
Prevenire gli incendi: le norme
In caso di incendio e in presenza di un principio di incendio, anche se di modesta entità, avvisare sempre con tempestività uno dei seguenti numeri di servizio pubblico:
– 800 425 425 S.O.U.P. Sala operativa unificata permanente della Regione Toscana
– 115 Vigili del Fuoco
L’uso del fuoco per eliminare i residui vegetali derivanti dall’attività agricola è una pratica diffusa, ma estremamente pericolosa se non eseguita scrupolosamente e nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa.
Le buone regole, cosa non fare mai
1) Le buone norme per evitare danni all’ambiente e alle infrastrutture, buone regole di comportamento preziose per la protezione individuale degli operatori e per la tutela del reddito agricolo
– Prestare particolare attenzione all’utilizzo di macchinari e attrezzi agricoli con organi rotanti che, al contatto con il terreno, possono produrre fiamme libere o scintille. L’impiego di queste macchine operatrici (quali ad esempio le mietitrebbia o le trincia) deve essere limitato al massimo nelle ore e nelle giornate più calde ed evitato del tutto in presenza di vento.
– Al fine di interrompere o rallentare la propagazione del fuoco, è buona norma realizzare preventivamente o, in caso di necessità anche durante un incendio, idonee interruzioni perimetrali dei campi, attraverso fasce di terreno lavorato larghe almeno un metro. Questo tipo di attività di prevenzione risulta indispensabile per le superfici agricole di grandi di mensioni o nei casi di prossimità ad abitazioni, stalle, discariche o realtà boschive a particolare rischio di innesco che l’agricoltore sa valutare anche per la conoscenza storica del territorio. La lavorazione deve essere realizzata in profondità attraverso l’aratura, perché con la sola fresatura potrebbe rimanere mischiata alla terra vegetazione sufficiente a fornire combustibile all’incendio. Quando si lavora con i macchinari e gli attrezzi agricoli soggetti a surri scaldamento, assumere come comportamento abituale quello di dotarsi di estintori portatili, che risultano preziosi nel primo intervento in caso di innesco del fuoco.
2) In caso di abbruciamento o accensione di fuochi in aree boscate o vicine al bosco è importante seguire semplici norme di prevenzione:
– Non procedere mai singolarmente ad un’operazione di abbruciamento di residui vegetali, per la quale occorre essere sempre almeno in due persone.
– È buona norma avvisare prima dell’avvio dell’abbruciamento/accensione fuoco il Comando stazione dei Carabinieri Forestale competente per territorio, fornendo tutti i dati di localizzazione dell’abbruciamento.
– Dotarsi di attrezzi utili in caso di necessità di spegnimento del fuoco, quali picconi, pale, falcetti e taniche per il rifornimento di acqua
3) Non procedere MAI all’abbruciamento
– in presenza di vento
– nei periodi di grande siccità
– nelle ore più calde della giornata
4) Piccoli cumuli in spazi ripuliti: gli abbruciamenti sono consentiti a condizione che siano effettuati:
– in spazi vuoti, preventivamente ripuliti dalla vegetazione
– concentrando il materiale in piccoli cumuli nella quantità massima giornaliera di 3 metri steri ad ettaro (lo stero equivale a un metro cubo vuoto per pieno, vale a dire volume incluso i vuoti)
– limitando l’accensione contemporanea di più cumuli
– limitando l’altezza delle fiamme
5) Quando si può abbandonare la zona e i cumuli di abbruciamento?
– l’abbruciamento deve essere tenuto sotto controllo costante, fino al suo completo spegnimento. E’ possibile abbandonare la zona solo dopo un’attenta verifica dell’estinzione di tutti i focolai e delle braci.