Le regole del vino e del cibo, una nota di un esperto per una disciplina che cambia
Regole del Vino e Regole del Cibo: da una disciplina in cammino ad una disciplina in fermento
a cura di Ferdinando Albisinni
Nel lontano 2007 l’AIDA (Associazione Italiana di Diritto Alimentare) e l’IDAIC (Istituto di Diritto Agrario Internazionale e Comparato) hanno organizzato congiuntamente un Convegno a Roma, che ha individuato “Le Regole del vino” quale tema di generale e diretto interesse, nel quadro delle rilevanti riforme che andavano investendo in quegli anni le Regole del cibo con il Regolamento (CE) n. 178/2002 sulla General Food Law, e le Regole dell’agricoltura con il Regolamento (CE) n. 1782/2003 di riforma della PAC.
L’occasione di tale Convegno nasceva dalla proposta di nuova OCM vino, introdotta pochi mesi dopo con il Reg. (CE) n. 479/2008, che ha radicalmente modificato la precedente disciplina europea, con esiti immediati e diretti anche sul piano nazionale.
Il regolamento del 2008 non ha concluso il percorso. Il legislatore europeo è più volte intervenuto sul tema negli anni successivi, sino ai regolamenti di riforma della PAC del dicembre 2021, che non hanno sostituito con un nuovo provvedimento il vigente Regolamento (UE) n. 1308/2013 sulla OCM unica, ma hanno introdotto una serie di modifiche, particolarmente rilevanti per i vini in generale ed i vini di qualità in particolare, investendo un’area disciplinare ben più ampia e tuttora lungi dall’essere stabilmente definita.
Le novità così adottate sono numerose: dalla possibilità di produrre e porre in vendita “vino dealcolizzato” e “vino parzialmente dealcolizzato”, superando il risalente divieto di attribuire il nome “vino” a tali prodotti; divieto che per molti anni era stato occasione di vivaci confronti, tecnici oltre che politici, in sede OIV; alla possibilità di utilizzare per i vini DOP non soltanto uve da Vitis vinifera, come prevede da tempo la disciplina in materia, ma anche uve “da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis”, abbandonando regole consolidate e legate alla tradizione in ragione della necessità di tenere conto dei cambiamenti climatici e di adeguare le tecniche produttive e le specie vegetali utilizzate ad una dimensione ambientale profondamente modificata (con la confermata prevalenza dell’innovazione rispetto alla tradizione, anche in settori come quello del vino, che molto evoca la tradizione nella comunicazione rivolta al mercato); alla previsione che “il disciplinare può contenere una descrizione del contributo della denominazione di origine o dell’indicazione geografica allo sviluppo sostenibile”, collocando le regole del cibo e le regole dell’agricoltura all’interno di una più ampia dimensione, che guarda all’intero ciclo della vita ed a tutte le risorse naturali comunque investite, e che proietta il quadro di regole ben oltre le dimensioni di prodotto e di filiera in sé considerate; alle nuove disposizioni sull’etichettatura; al riconoscimento di un ruolo crescente alle organizzazioni interprofessionali ed alle organizzazioni dei produttori, con un disegno che investe profili istituzionali prima ancora che di merito della regolazione.
Nel complesso è emerso dalle riforme dl 2021 un progetto riformatore e di governance, sotto molti profili innovatore rispetto ad un passato anche recente, che pone ai produttori di vino, in vigna ed in cantina, nuovi oneri ambientali e di sostenibilità, ma che nel frattempo immagina percorsi diversi di presenza sul mercato e nel disegno istituzionale.
In questo percorso riformatore si è collocato il nuovo “Pacchetto qualità” del 2024, che ha in più punti rilevanti modificato la disciplina, sia nell’oggetto, che nel perimetro e negli strumenti di controllo e garanzia.
Siamo insomma innanzi ad una disciplina, quella europea del vino, che è davvero una disciplina “in fermento”, oggetto di profonde riscritture e riletture, in espansione nei contenuti e nei confini, prima ancora che una disciplina “in cammino”.
Ma le novità non si fermano al settore del vino, proponendo scelte e modelli, che dal settore vitivinicolo tendono ad investire anche altre aree, nella produzione e nel mercato dei prodotti agricoli ed alimentari, nella loro varietà e diversità, ivi inclusi i temi di generale rilievo della sicurezza alimentare, declinata all’interno dell’educazione alimentare e della cultura della sicurezza alimentare, come ha sottolineato esplicitamente il Regolamento (UE) 2021/382, con disposizioni formalmente indirizzate agli operatori del settore alimentare, ma con un linguaggio che manifestamente esprime la generale consapevolezza della necessità di un accesso consapevole al cibo, nella filiera e nel mercato, nella relazione da sempre centrale ma con ciò stesso critica fra cibo e salute.
In questo ambito, le Regole del vino e le Regole del cibo si confermano ancora una volta esemplare laboratorio, ove fermentano senza sosta nuove domande e nuovi modelli.
(http://www.rivistadirittoalimentare.it/)
Fonte:
Uff Stampa Accademia Georgofili Firenze
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